LEGGE DI STABILITA' 2016: importanti novita' per medici ed avvocati


Con la Legge di Stabilità 2016 (L.208 del 28/12/15) vengono introdotte importantissime novità per due categorie professionali, medici ed avvocati:

MEDICI: il comma 125 prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzionicon le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita'svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

AVVOCATI: il comma 778 consente a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, ai soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, nei confronti dello Stato (sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limitemassimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. La compensazione ola cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

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